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Con la delibera n.423 del 20/09/22 l’ANAC ha inteso dirimere il dubbio di operatori ed amministrazioni circa l’applicabilità del vincolo del 49% al finanziamento pubblico per l’avvio di opere ai sensi dell’art.180 del D.lgs. n.50/2016.

La massima è estremamente chiara ed in linea con quanto già sostenuto da Cantierabili nel suo Position Paper 6/2022, p. 7 presente su questo sito e su Linkedin https://lnkd.in/d9uckZKQ.

…i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49%… in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento… la predetta indicazione si applica esclusivametne alle risorse europee a fonado perduto (grants)…

I risvolti operativi di questa massima sono di assoluta rilevanza e permettono di dare il via con minori incertezze ad importanti progetti ed a nuovi “cantieri” in settori come l’energia (CER) e la scuola, migliorando la fattibilità di numerosi progetti, eliminando la discriminazione del PPP rispetto all’appalto e potenziando la capacità di spesa efficiente delle risorse PNRR.